TUTELA MINORI

La capacità giuridica è la capacità di essere titolare di rapporti giuridici; la capacità giuridica si acquista dalla nascita e da tale momento un soggetto può divenire titolare di diritti e di doveri. Diversamente, riguardo alla disponibilità di tali diritti e obblighi, la maggiore età fissa il momento dal quale si acquista la capacità di compiere tutti gli atti (salvo casi particolari).

I minori non sono quindi capaci di disporre dei propri diritti e sono sottoposti alla responsabilità genitoriale; nel caso in cui questi manchino o non siano in grado di esercitarla, si apre la tutela sul minore mediante nomina di un tutore da parte del Tribunale per i Minorenni, che amministri i beni e provveda alle esigenze primarie e per le quali i genitori non sono in grado o possono  provvedere.

L’istituto della tutela si applica anche ai minori stranieri non accompagnati: cioè il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’UE che si trova per qualsiasi motivo nel territorio dello Stato o comunque sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza, rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili (L. n.47/2017).

Per i minori stranieri non accompagnati infatti e previsto il divieto di respingimento alla frontiera (T.U. sull’immigrazione D. Lgs. N.286/1998).