Quali criterio prevalente nel concorso negli oneri al mantenimento (La responsabilità genitoriale) dei figli? In molte occasioni ho approfondito il tema del mantenimento dei figli, anche maggiorenni (Mantenimento figlio maggiorenne).  Oggi, il criterio prevalente per il concorso negli oneri di mantenimento si basa sul concetto di proporzionalità (art. 337 tre, comma 4,cc.)

Il 316 bis cc stabilisce che i genitori debbano adempiere all’obbligazione di mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità professionale. Quando si parla di rispettive sostanze va analizzato in quadro complessivo (Reddito e patrimonio dei coniugi).
Senza dubbio, occorre verificare i redditi di entrambi, beni immobili, investimenti.
La proporzionalità, inoltre è connnessa alla solidarietà tra coniugi.
Una interessante sentenza della Cassazione Civile (n.19299/2020) si è espressa sul concetto di concorso negli oneri al mantenimento. In particolare, sulla proporzionalità. Per la detrminazione dell’assegno non può essere considerato solo il reddito.
Non si può prescindere da una valutazione comparata dei redditi ma vanno analizzate anche le esgenze attuali del figlio. Non va escluso il tempo di permanenza c/o l’uno e l’altro genitore. Si considera  il tenore di vita e i compiti domestici e di cura assunti da entrambi. Il principio cardine è la proporzionalità.
Continuando nella riflessione.
Anche nei confronti dei terzi i genitori sono obbligati solidali. Il genitore contraente ha diritto di regresso nei confronti dell’altro. Analogamente, il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio può domandare integrale rimborso di quanto speso. Comunque può richiedere quello che non gli sarebbe spettato in ragione del criterio di proporzionalità. (Cass civ 20509/2010, nr. 26575/2007).

Il principio di proporzionalità sancito dall’art. 337 ter c.c. deve essere determinato con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno. Deve andar oltre i redditi da lavoro autonomo o dipendente. Deve comprendere ogni altra forma di reddito o utilità. Anche investimenti che potrebbero produrre nuovi profitti, rivalutabili.

Infatti, il mantenimento si esauriscenella mera elargizione di somme. Consta di tutte quelle attività atte allo sviluppo psicofisico del figlio. Prova ne è che non si esaurisce con il compimento della maggiore età. (Il mantenimento del figlio maggiorenne)

La valutazione complessiva trova la sua massima applicazione nelle novità anche introdotte già nel 2006. Sia con riferimento alla valenza che si da ad attività e situazioni normalmente prive di immediate implicazioni patrimoniali. Sia grazie alla possibilità del giudice di valutare attraverso presunzioni, se precise e concordanti. Non solo, la possibilità di fare accertamenti tramite polizia tributaria.

Vale, molto spesso, la pena trovare un accordo preventivo. Talvolta alcuni accordi, liberamente sottoscritti, possono anche derogare alla proporzionalità. Ciò solo se non in contrasto con con gli interessi indisponibili sottesi.

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