Il minore straniero non accompagnato che si trova in Italia e richiede, tramite tutore legale o famiglia affidataria o servizi sociali, il tesseramento presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio con la Società Sportiva “FCD” de luogo di residenza, trova non poche difficoltà. In svariate occasioni, i Servizi Sociali sono stati edotti dalla citata Società Sportiva e dalla FIGC di Roma che non è possibile procedere con il richiesto tesseramento del minore straniero  in quanto il Regolamento F.I.F.A., all’art. 19 comma 2, vieta il tesseramento di minori stranieri in affidamento o in tutela. Il caso alla mia attenzione rientra in una casistica di problemi attinenti al tesseramento FIGC dei minori stranieri. La problematica richiama immediatamente la rilevanza della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20.11.1989 (ratificata in Italia con legge 176/1991), il cui art. 2, comma 2 recita: “Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari”. Più nello specifico, l’art. 31 della Convenzione dispone che “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”. La Convenzione di New York riconosce quindi il fondamentale “diritto al gioco” e quindi della concreta possibilità di partecipare ad attività sportive e relativo tesseramento. La tutela contro ogni forma di discriminazione, si applica a prescindere dalla nazionalità e dalla posizione amministrativa in Italia o in un altro Stato Parte. I diritti previsti dalla Convenzione si applicano infatti a tutti i minori: a quelli cittadini dello Stato Parte, così come ai minori stranieri. In riferimento alla categoria dei minori stranieri non accompagnati (di seguito msna), affidati o sottoposti a tutela, il rifiuto di tesseramento da parte della FIGC, basato sugli artt. 19 e 19 bis FIFA, appare del tutto illegittimo per i motivi di seguito enunciati. La disciplina normativa prevede quindi che ai primi tesseramenti dei minori provenienti dall’estero si applichino gli stessi requisiti previsti per il trasferimento internazionale dei calciatori minori. E cioè: essersi trasferito con il nucleo familiare per motivi diversi dal calcio; essere proveniente da paese comunitario; essere frontaliero. E’ chiaro che i minori stranieri sottoposti a tutela o affidamento non potranno mai, per la loro condizione personale, soddisfare tali requisiti. Si tratta infatti di soggetti che hanno fatto ingresso in Italia senza genitori e senza un adulto di riferimento. E si tratta di ingresso da paese extraUe. Viene così precluso in partenza agli stessi la possibilità di giocare in una squadra federata con la FIGC. La norma vuole contrastare il traffico internazionale di calciatori minorenni. Una interpretazione strettamente letterale delle norme comporta una illegittima discriminazione per nazionalità dei minori affidati o sottoposti a tutela. Comporta un ingiustificato ed irrazionale trattamento differenziato tra minori italiani, minori stranieri che vivono in Italia con la propria famiglia d’origine ed i minori affidati o sottoposti a tutela. Il tutto con violazione della normativa interna, comunitaria ed internazionale che vieta le discriminazioni per nazionalità. Arriva però a supporto di questa problematica concreta, la Legge n.205/2017 che prevede un minimum di requisito per poter procedere al tesseramento del minore senza comprimere i diritti fondamentali. La Legge stabilisce che “i minori stranieri che comprovano di essere iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possano essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni nazionali”. C’è ancora molto lavoro, ma è un primo passo per regolamentare fenomeni nuovi e trovare il giusto compromesso tra tutela dei minori stranieri, garanzia di inserimento da un lato ed evitare speculazioni dall’altro.

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