E’ stato sottoposto allo studio dell’avv. Carolina Ansidei di Catrano, del Foro di Perugia, il seguente caso.
La signora Caia, prenotava una vacanza per la durata di un weekend (venerdì-domenica), tramite un tour operator locale, al fine di svolgere un pellegrinaggio.
Alla signora, all’arrivo presso la meta, veniva smarrito il bagaglio dalla compagnia aerea, il quale non era rintracciato per tutto il perdurare della vacanza.
Il tour operator cui si era rivolta la Sig.ra Caia, immediatamente avvertito della doglianza della compagnia aerea, si prodigava tramite il vettore al fine di una pronta soluzione, dal quale non riceveva, però, alcun riscontro utile. Pertanto attivava la personale assicurazione, al fine di fornire la possibile assistenza alla Sig.ra Caia e € 400,00 per far fronte alle primarie esigenze.
Tornata a casa Caia, non avendo rintracciato il bagaglio, notificava, con raccomandata a/r, al tour operator un reclamo, ai sensi del Codice del Consumo art. 45 e art. 47, chiedendo un risarcimento di € 1.200,00 per il bagaglio e di € 600,00 per danno da vacanza rovinata.
Alcuni spunti di riflessione.
Nel caso in cui durante un viaggio, in partenza o al rientro al viaggiatore venga smarrito il bagaglio è necessario fare chiarezza su i diritti e le responsabilità delle parti oggetto del rapporto.
In particolare, la tutela del consumatore nell’ambito dei contratti di trasporto ha avuto una costante evoluzione negli ultimi anni. La materia è particolarmente complessa, facendo riferimento alla problematica dei viaggi aerei, e, per quanto qui interessa, della scomparsa o del danneggiamento dei bagagli imbarcati sugli aerei; ma anche a quella della responsabilità dei tour operator in relazione ai pacchetti “tutto compreso”, e alla responsabilità per la vacanza rovinata.
Questi sono i casi più frequenti, che hanno attirato una crescente attenzione da parte del legislatore e della magistratura (sia nazionale che internazionale).
Per ordine, con l’imbarco il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia della compagnia aerea (vettore aereo), e quest’ultima in caso di mancata restituzioneo di danneggiamento del bagaglio, è tenuta al risarcimento del danno, a meno che non riesca a dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nella consegna siano stati determinati da causa a lui non imputabile.
La normativa sul trasporto aereo internazionale è stata unificata sotto la Convenzione di Montreal del 1999 (alla quale è stata data esecuzione in Italia con la legge 12/2004). Secondo tale convenzione, il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli se il fatto si è prodotto a bordo dell’aereo, oppure nel corso del periodo nel quale il vettore aveva la custodia dei bagagli. La responsabilità è esclusa, invece se il danno deriva esclusivamente dalla natura dei bagagli.
Nel trasporto bagagli la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo (circa 1.170,00 euro) per passeggero.
In ogni caso spetta al viaggiatore dimostrare l’entità del danno subito.
Per quanto riguarda il bagaglio non consegnato, cioè portato con se sull’aereo, il vettore è responsabile solo se il danno gli è imputabile.
Il passeggero il cui bagaglio sia andato smarrito ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute in conseguenza dello smarrimento.
In secondo luogo, l’azione di risarcimento del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”è, invece, esperibile solo nei confronti dell’organizzatore o del venditore, non del vettore aereo.
Per danno da vacanza rovinata, disciplinato dall’art. 47 del Codice del Turismo (D.lgs. 79/2011), si intende il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall’afflizione subiti dal turista/viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative.
Trattasi di voce di danno non patrimoniale (nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali) da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale. Quest’ultimo si traduce in una perdita economica: ad esempio, mi hanno perso il bagaglio, il mio bagaglio ha un valore economico che mi deve essere risarcito; oppure: a causa di un ritardo del volo aereo, ho perso la coincidenza e ho dovuto comprare un altro biglietto aereo / ho dovuto pagare una notte in hotel ed ho pertanto diritto al rimborso.
Il danno da vacanza rovinata invece consiste proprio nella perdita di un’occasione di relax.
Questo è, dunque, costituito dal parziale mancato godimento, in senso quantitativo o qualitativo, della vacanza acquistata, causato dall’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico da parte del venditore o dell’organizzatore del viaggio.
Possono, infatti, essere risarciti a titolo di vacanza rovinata, solo quei pregiudizi che, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede, superino una soglia minima di tolleranza (ai sensi dell’art. 1455 c.c.), da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (cfr. Cass. 14/07/2015, n. 14662 e Cass. 11/05/2012, n. 7256).
Quanto agli oneri probatori in capo al viaggiatore, “il turista avrà dunque l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale” (cfr. Cass. civ. Sez. III, 14/06/2016, n. 12143).
Con riguardo alla prescrizione, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, per inadempimento del contratto di viaggio, si prescrive, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Codice del Turismo, in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza per i danni alla persona (salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’art. 2951 c.c.), in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza per i danni diversi da quelli alla persona.
Con riferimento al quantum, il danno da vacanza rovinata può essere valutato equitativamente, in somma pari ad una certa percentuale, variabile di caso in caso, del costo complessivo del viaggio (Trib. Torino Sez. IX Sent., 01/02/2008).
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