Il fenomeno Separicidio tra innovazioni e criticità introdotte dal Codice Rosso (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg.) La parola separicidio può sembrare un neologismo o una parola composta, che sicuramente ha lo scopo di individuare quei fenomeni che trovano la loro causa o ragione nel momento della separazione. A Perugia, Cammino (https://www.cammino.org) con una serie di incontri in forma seminariale, riunisce Giudici, Avvocati ed in ogni caso esperti del settore per alcune riflessioni, condividere buone prassi e analizzare la nuova casistica.
Intervengono, la dott.ssa Claudia Matteini, Consigliere della sezione civile della Corte di Appello di Perugia, che invita a riflettere sul fatto che il minore è di fatto persona offesa in caso di maltrattamenti. La Presidente del Tribunale civile di Perugia, dott.ssa Mariella Roberti, sostiene necessari criteri di priorità per tali casi trattati, fornendo tre spunti, rispetto le tre direttrici fondamentali su cui viaggia il Codice Rosso. 1) Ampliamento ipotesi di reato 2) previsione dei centri di recupero e sospensione condizionale purché si segua un percorso 3) scambio di informazioni, questa può essere la risposta alla società su queste situazione di gravissima conflittualità e lesione di diritti.
Il Consigliere Comunale Massimo Pici, sostiene che prima di tutto si tratta di un problema di Sicurezza e che è necessaria una formazione adeguata per un approccio condiviso. L’avv. Bruna Ronconi, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, invita a tenere presente la vittima di violenza oltre i danni derivanti dalla violenza assistita, cioè gli orfani di crimini domestici.
Protezione d’urgenza e giurisprudenza CEDU
La prima relazione dell’avv. Maria Giovanna Ruo, Presidente Nazionale Cammino, analizza la protezione d’urgenza e violenza in famiglia anche alla luce della giurisprudenza CEDU.
L’humus da cui veniamo è il divorzio all’italiana e quando parliamo di separicidio parliamo della punta dell’iceberg del sommerso. La violenza è trasversale e anzi nella classe più fragile economicamente emerge meno. La violenza multiforme psicologica ed economica.
La Convenzione di Istambul (https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0578900000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG ) è il grande snodo al contrasto alla violenza di genere. In base all’art.117 cost. ha valore di fonte interposta dell’ordinamento. E’ precettivo una volta ratificato, e così la violenza contro le donna è violenza contro i diritti umani. Vengono approfonditi alcuni casi (Rumor/Italia 2014 – casi CEDU, Talpis/Italia 2017). Le misure di protezione vere devono essere quelle che sul campo vengono attuate. Secondo Strasburgo non si è costruito un contesto concretamente punitivo nella sequela plurima di comportamenti violenti – Italia viene condannata violazione EDU art.2, 3, 14
Alcune violenze sono sottostimate e mancata la punizione oltre che la efficacia dissuasiva.
Poco si è fatto anche sulla prevenzione e rieducazione anche della vittima.
Cammino aveva già dato il proprio parere specificando che la violenza assistita doveva diventare una aggravante.
Esistono alcuni Stereotipi culturali. la rilevazione Istat si ferma al 2011: tra gli indicatori non viene inserita la dipendenza economica. Molteplice inadempimenti del violento fisico e psicologico successivi ai procedimenti separativi non vengono considerati. E il mancato adempimento diventa perversa attività persecutoria e diviene impunità sociale.
Novità Codice Rosso in Umbria
Il Dott. Fausto Cardella, Procuratore Generale della Repubblica in Umbria, femminicidio e separicidio, due parole che individuano efficacemente e immediatamente la causale. Il codice rosso, già nel titolo da l’idea di urgenza.
Con il doppio binario tutela penale e amministrativa l’introduzione del reato di stalking ci si avvia a risolvere questo tipo di situazioni.
Il Codice Rosso: potenzia la difesa e prevenzione nei casi di violenza di genere. Il legislatore, infatti, ha esteso la normativa antimafia a questo tipo di reati – confisca beni.
Le Novità principali: introduzione nuove fattispecie reato. Protezione efficace ancorchè di secondo grado – si sanziona penalmente un obbligo precedentemente imposto. Rinforza le misure cautelari per fattispecie per le quali non era previsto – costrizione e induzione al matrimonio – deformazione del volto della persona (prima c’era la punizione come aggravante del reato di lesioni) tecnica di prendere la condizione aggravante per costruire la nuova fattispecie o comunque se non nuova fattispecie a se stante – revenge poro, fatto che sfuggiva a tutte le norme precedenti nonostante la interpretazione.
La rimodulazione delle pene apre la porta a una serie di misure cautelari già previste per reprimere e prevenire violenze.
Altro aspetto di novità, la velocità. La demagogia della noma che dice che entro 3 gg la polizia giudiziaria deve riferire al Pm che deve procedere all’esame della persona offesa.
il Dott. Cardella sostiene che debba essere lasciata discrezionalità al magistrato di sentire la donna o non sentirla entro i 3 giorni. I 3 giorni, nascono dal timore che in alcuni casi i pm abbiano tardato.
Moltiplicando le corsie preferenziali si risolve il problema. Sentire più e più volte la donna che ha subito violenza può causare indubbi traumi, è pertanto necessario valutare quando ciò sia utile. Tre Procure Umbre hanno impartito direttive agli uffici di polizia giudiziaria per velocizzare la comunicazione della notizia di reato e per una pratica omogenea. I numeri dei reati in Umbria non sono da allarme sociale ma neanche da sottovalutare, colpisce il numero giornaliero.
Complesso organizzativo si innesta sulla base preesistente di persone specializzate. Sarebbe auspicabile avere referenti fissi a rotazione – consulenti di assistenza psicologica.
Revenge Porn
Insieme all’avv. Alessia Sorgato del Foro di Milano, viene analizzato il fenomeno del revenge porn e le nuove tipologie di violenza. (http://www.amicidellacasadeidiritti.it/revenge-porn-come-difenderti/).
Revenge porn significa pubblicare, divulgare, per vendetta e senza consenso del partner, foro o video dell’altro. Nasce come forma di vendetta o ricatto ma la casistica si sta allargando. Alla luce del Codice Rosso, la disposizione che prevede i 3 giorni, non riguarda il recente porn. Chi presenta denuncia per la diffusione di video o foto erotiche senza il proprio consenso non verrà sentito nei 3 gironi dal PM. Una applicazione di buon senso dovrebbe tener conto della locuzione “entro l’esercizio dell’azione penale”.
L’avv. Sorgato esamina cinque fattispecie di comportamento attivo del revenge porn. Per le altre fattispecie servono di fatto due o più azioni. Revenge porn è istantaneo.
La novità interessante è la presenza di un archivio. Un Disegno di legge, cui la Collega è stata parte promotrice per la modifica art 110 disp att c.p.p., al fine di creare un google maps delle denunce – archivio informatico. Qualunque pm riceve notizia di reato verifica se è la prima o la cinquantesima.
Apprezza il codice rosso nella misura in cui smuove acque stagnanti – visto che il legislatore era fermo dal 2014.
In rete possono essere commessi reati comuni e tipici,
Due caratteristiche principali nel mondo della rete: 1) immaterialità che rende più vulnerabile la vittima oltre che più audace. Stesso vale nel commercio on line e la sua velocità.
Posso sentirmi vittima, o aver il deterrente a non inoltrare un selfie autoerotico? No pare. Esistono poi le logiche di gruppo. Soprattutto nei c.d. gruppi segreti di Facebook. Esistono poi le app che producono il deep facke, il falso che passa per l’intelligenza artificiale. Vengono prese di mira attrici famose che diventano bersaglio anche mediante sostituzione di volti con un attrice pornografica; 2) capacità moltiplicativa, virale. Inoltro è esponenziale.
Differenza tra primo e secondo comma: chi inoltra è punito se dimostriamo il fine di nocumento.
False denuce
A conclusione della interessante giornata di studi. l’avv. Francesco Falcinelli, del Foros di Perugia, analizza il caso di denuncia infondata. Prospettiva radicalmente diversa rispetto al quadro normativo. Ribadisce la necessità di un approccio laico al processo penale. Principio di non colpevolezza, innocenza per EDU.
Come distinguere le denunce infondate da quelle fondate? Occorre coniugare le esigenze di accertamento con le garanzie per l’imputato.
Nel codice manca una diretta spiegazione. 368 calunnia …c’è una zona grigia che separa la denuncia dalla notizia calunniosa che deve essere vagliata.
Occorre richiamare le buon pratiche per consentire la migliore gestione nella tempestività garantita per garantire dal momento della pg all’ascolto della parte offesa.
Certi linguaggi minano la ricostruzione, occorre fare riferimento ai protocollo per dare un connotato concreto anche ai linguaggi per stereotipi che sono lontani dal racconto esaustivo e reale e rendono inidonea la ricostruzione dei fatti. Elaborazione di criteri per l’ attendibilità della persona offesa: problema di metodo e di formazione di prova.
False denunce minano le tutele e possono avere conseguenze irreparabili.
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