Un piccolo focus sulla responsabilità degli amministratori di società di capitali, alla luce di una recente provincia della cassazione; una questione da tempo dibattuta. Anche se le norme non delineano un dovere di diligenza professionale per gli amministratori, questo dovere resta parametro generale per lo svolgimento dell’incarico. Si precisa che la responsabilità degli amministratori ha natura contrattuale e finalità risarcitoria. Gli amministratori rispondono infatti solidalmente verso la società per danni da inosservanza dei doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e verso il singolo socio per danni direttamente causati da loro atti dolosi o colposi. L’art. 2476 c c. prevede che ciascun socio può promuovere l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori che abbiano violato i loro doveri nella gestione.
Non sempre il singolo socio può agire contro l’amministratore. La Cassazione civile n.14778/2019 si esprime sul punto. Nel caso di società di capitali, i soci non hanno titolo per agire contro il terzo che abbia danneggiato la società attraverso un suo comportamento illecito. Ciò anche se il comportamento ha determinato un depauperamento del patrimonio, anche personale dei soci. Cioè quando i soci perdano il capitale investito e siano impossibilitati a recuperare utili di gestione.
Nell’ambito dei rapporti societari è fondamentale analizzare l’aspetto inerente l’autonomia patrimoniale. In particolare la autonomia giuridica della società, c.d. perfetta, che determina la separazione tra patrimonio sociale e personale dei soci; e da cui deriva l’imputazione alla società delle responsabilità di gestione.
Le conseguenze patrimoniali passive sono imputate alla società e la responsabilità del socio è limitata al conferimento. Così l’azione risarcitoria spetta alla società che ha svolto l’attività in nome proprio e per proprio conto.
La mala gestio che il socio vuole far valere nei confronti dell’amministratore mira ad accertare la responsabilità degli amministratori. Nel caso specifico di false fatturazioni. Il tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria perché trattasi di danni indiretti. Infatti, i danni che derivano da alterazioni del bilancio e false fatturazioni non sono risarcibili in base all’art. 2395 c.c.. La norma non prevede responsabilità degli amministratori per quelle attività che sono il riflesso della cattiva  gestione. E’ ammessa tutela risarcitoria solo per gli atti dolosi o colposi che sono conseguenza diretta del comportamento denunciato. L’art. 2476 c.1, c.c. esonera la responsabilità degli amministratori se dimostrano di essere esenti da colpa, se hanno comunicato il proprio dissenso all’atto potenzialmente dannoso. Ma vi sono tesi contrapposte tra l’intenzionale consapevolezza del socio dell’illiceità o dannosità dell’atto, mentre altri ritengono necessario lo scopo di recare danno.
Tale pronuncia, ad ogni buon conto, stabilisce che i soci di una società di capitali non hanno quindi titolo per chiedere tutela risarcitoria verso il terzo che ha arrecato illecitamente pregiudizio alla società stessa.

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