Come recuperare l’account di un familiare deceduto? Quali diritti ho? Come posso farli valere? Nella impossibilità di ottenere le credenziali di accesso o di rinvenirle agevolmente le password, occorre in certi casi rivolgersi direttamente alla fonte. Le risposte che molti utenti si sentono dare, quando vogliono recuperare l’account di un familiare deceduto non sono soddisfacenti. In particolare, in taluni casi le aziende rispondono che è necessaria una ordinanza del tribunale che specifichi che la persona deceduta era il reale utilizzatore degli account associati all’ID Apple. Viene anche richiesto che il richiedente sia il legale rappresentate della persona deceduta. Il legale rappresentante deve poi essere autorizzato dal tribunale ad agire per la persona deceduta in conformità con il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. È richiesto, inoltre dal giudice che Apple assista il richiedente nel ripristino di tutte le informazioni accessibili contenute nell’ID Apple e relativi accounts, confidenziali e di terze parti.”
La questione sottoposta all’attenzione dell’avvocato Carolina Ansidei di Catrano verte in tema di trattamento dei dati personali e privacy, quindi è riconducibile al Regolamento UE 679/2016 (https://avvocatoansidei.it/il-nuovo-codice-privacy/ )
Ricorrere in Tribunale risulta cosa assai onerosa e lunga. Esiste un efficace procedimento ai fini della richiesta di trasferimento dei dati di account da un soggetto deceduto ad un altro, il non ricorrere ad un giudice.
In particolare, dallo studio del Regolamento (UE) 2016/679, si deduce che ai sensi dell’art. 2-terdecies, primo comma, “i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 (di accesso, rettifica, oblio, portabilità) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione“.
Si tratta di un subentro nell’esercizio di alcuni diritti, dell’originario titolare, da parte dei prossimi congiunti, gli esecutori testamentari e chiunque dimostri di avere un interesse proprio a difesa di diritti patrimoniali.
Al comma 4, l’art. 2-terdecies pone un limite a quanto sopra affermato. Cioè, che l’interessato possa aver espresso, in vita, la volontà “di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1”.  Deve, però,  “deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma”.
Con il richiamo, effettuato dall’art. 2-terdecies, agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento europeo 679/16, si rinviene compreso, perciò, il richiamo all’articolo 20 dello stesso. Quest’ultimo afferma il diritto alla portabilità: “l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti (…)”.
Nel Regolamento europeo 679/16 della privacy non vi è, infine, alcun riferimento ad un obbligo di emissione di una ordinanza da parte di un giudice.
Pertanto, attraverso professionisti che si occupano di tale materia, si arriva al risultato concreto. L’attività di comunicazione si esplica verso il  titolare del trattamento dei dati. Va spiegato che la persona deceduta era la reale utilizzatrice dell’account.
Il titolare del trattamento dati sarà obbligato a rispondere nel termine di 30 giorni sulla richiesta di recupero account. Qualora ciò non avvenga, o la risposta alla richiesta abbia avuto esito negativo, il soggetto interessato sarà autorizzato a procedere con reclamo al garante della privacy. Il Garante, valutata la richiesta, emetterà un provvedimento con il quale obbligherà il titolare del trattamento dati a procedere al trasferimento degli stessi.

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