Quali percorsi per i MSNA (minori stranieri non accompagnati) (Immigrazione: il minore straniero) dopo l’abrogazione del permesso per motivi umanitari?
Il decreto c.d. Salvini ha avuto un forte impatto per i MSNA con riferimento al compimento della maggiore età.  In particolare, il MSNA che richiedente asilo otteneva un permesso per motivi umanitari. Oggi, il MSNA che riceve prima del compimento dei 18 anni un diniego alla richiesta di protezione internazionale, può sperare di ottenere un permesso per minore età poi convertibile in maggiore età per studio/lavboro o aspettativa di lavoro.
Nel caso invece riceva il diniego dopo il compimento dei diciotto anni la Questura non rilascerà un permesso per studio o attesa di occupazione. Così si perde la possibilità di regolarizzazione.
Pertanto, è importante per gli addetti ai lavori valutare primariamente: quali alternative per i minori stranieri non accompagnati dopo l’abrogazione del permesso per motivi umanitari? E quindi se esistono presupposti per protezione internazionale speciale o per chiedere il permesso per minore età. Quale dunque il percorso migliore? Proseguire con la richiesta di protezione internazionale, o chiedere il permesso per minore età? La protezione internazionale ha requisiti molto restrittivi: a) status di rifugiato o sussidiaria a seconda della gravità della persecuzione che possa comportare grave danno alal persona; o protezione internazionale speciale nel caso di persecuzione di tipo razziale o rischio tortura.
Giova ricordare che nel pericolo di persecuzione rientra anche la tratta,  arruolamento, schiavitù, violenza.
Coloro che hanno presentato domanda prima dell’entrata in vigore del decreto, non subiscono gli effetti negativi della nuova previsione normativa.
Altra alternativa per i MSNA è la richiesta di permesso per minore età.
Il minore non può essere né respinto nè espulso.
Al compimento della maggiore età sarà rilasciato permesso per maggiore età o attesa di occupazione se ricorrono una serie di presupposti.
Il minore dovrà avere un passaporto equipollente in corso di validità; o essere in Italia da almento tre anni; o ottenere un parere favorevole da parte della Direzione Generale Immigrazione
Entro sei mesi dal compimento della maggiore età durante il percorso di integrazione.
Passaggio importante per il MSNA è la richiesta di permesso di soggiorno e la sua conversione alla maggiore età. In particolare, la nuova normativa prevede che per ottenere il permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno di età è necessario, tra l’altro avere il passaporto in corso di validità. Può accadere che il minore non lo abbia e così, occorre rivolgersi al Consolato o Ambasciata del paese d’origine per ottenere l’atto di nascita. La prassi non è uniforme, come anche i costi. Va detto che molti minori non hanno modo di contattare il paese d’origine  e di ottnenere quanto necessario. Ecco, questo è ostativo all’ottenimento per la conversione del permesso di soggiorno da minore età a studio/lavoro o attesa lavoro.
E’ opportuno valutare il caso concreto e verificare la prassi del paese d’origine, oltre che rivolgersi ad un legale specializzato per analizzare le opportunità, anche mediante c.d. doppio binario e quindi intraprendere il percorso protezione internazionale e conversione in studio/lavoro o attesa lavoro.
www.avvocatoansidei.it