La mediazione con il correttivo Cartabia (La riforma Cartabia e tutela della persona) entrerà in vigore il 25.1.2025. Tante le novità, che introducono innovazioni e specificazioni in materia di procedimento di mediazione civile e commerciale. Prima di tutto si avrà Mediazione telematica e mediazione da remoto. La prima con atti digitalizzati, la seconda con incontri in modalità audiovisiva. La mediazione telematica avrà bisogno del consenso delle parti e ogni atto dovrà essere firmato con il CAD.Alla fine della procedura anche il documento finale di accordo sarà informatico. Il mediatore sarà chiamato alla verifica della firma digitale. Le parti potranno chiedere al al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. Questo fa parte del c.d. correttivo Cartabia. Ovviamente il collegamento godrà permettere e garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilitàe visibilità delle persone collegate”.Anche le firme saranno apposte in via analogica davanti al mediatore. Altra novità per la mediazione con correttivo Cartabia è il dovere di cooperare in buonafede e lealmente perchè le firme da remoto avvengano tempestivamente.Grande novità riguarda la durata. E’ previsto un nuovo termine. La durata è individuata in sei mesi e prorogabile di tre mesi di volta in volta. Nei casi di mediazione obbligatoria la proroga è di una sola volta e dovrà risultare “da accordo scritto delle parti”. La forma ne la mediazione con il correttivo prevede che la delega per la partecipazione all’incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata. Deve anche contenere gli estremi del documento di identità del delegante. Il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.Nel correttivo altra precisazione su decadenza. Ovvero il decorso del termine di decadenza per proporre la domanda giudiziale: “Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo”. Si ricorda che il Giudice potrà rinviare alla mediazione le parti sino alla decisione. Resta fermo che la mediazione nei casi di materia obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. Se necessario l’avvocato può dare esecuzione all’accordo mediante notifica con precetto. Ovvero «l’avvocato certifica la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario”. La mediazione resta sempre un rimedio alternativo veloce per risolvere controversie, mettendo da parte le rispettive ragioni di diritto. Informatevi da vostro professionista di fiducia sulla opportunità di ricorrere alla mediazione.
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