La fase istruttoria nel procedimento di separazione ha una connotazione particolare e specifica nel rispetto al processo di cognizione. I provvedimenti richiesti al Giudice vanno ad incidere sulla sfera più intima della persona in un contesto ove l’equilibrio di una famiglia è fortemente compromesso. Le parti devono quindi allegare nel loro interesse tutta la documentazione utile che attesti l’effettivo reddito, che è strettamente connesso  al reale tenore di vita (Assegno divorzile, nuova quantificazione)

L’aspetto economico, quindi, nell’ambito del procedimento di separazione, assume una forte rilevanza e l’indagine allo stesso connessa è stata molto ampliata. Il Giudice, nella fase istruttoria, e non solo, ha a disposizione molti strumenti idonei a far lice sulla reale situazione economica.
L’art. 155 c.c. prevede infatti che in caso di discrasia tra documenti prodotti e reale situazione economica, il Giudice può adeguare l’istruttoria, chiedendo indagini di polizia tributaria.
La verifica viene eseguita su redditi e beni, anche se formalmente intestati a terzi.
Altro aspetto importante della fase istruttoria, è quello psicologico relativo a tuti i soggetti coinvolti nella separazione. Il Giudice potrà avvalersi di esperti consulenti tecnici per formare il proprio convincimento sull’accertamento della reale situazione di fatto. La chiave di lettura psicologica segue di solito l’ascolto del minore e delle sue esigenze.
In ogni caso le consulenze tecniche sia di natura psicologica sia economica non possono prescindere le scelte tecniche dei propri consulenti di fiducia.
L’obiettivo finale è quello di arrivare ad una corretta regolamentazione stabile della nuova situazione patologica derivante dal procedimento di separazione.
Altro tema di rilevo che investe la prova nell’istruttoria, sono le preclusioni del processo: spesso si deve derogare in ragione dell’evoluzione che la situazione sottostante può subire.
Sono pertanto ammesse le nuove allegazioni, o produzione documentale successiva allo scadere delle memorie integrative.
Resta ferma la possibilità per il Giudice di richiedere un aggiornamento delle produzioni comprovanti il reddito, rispetto a quelle inizialmente allegate nella fase istruttoria.
Per quanto riguarda le prove orali, è necessario che non accentuino le acredini del procediemnto di  separazione.
Un tema particolarmente delicato è l’ascolto del minore, che può essere evitato solo nel caso in cui il Giudice lo ritenga in contrasto con il suo interesse o superfluo. Si tratta di un istituto particolare riconducibile all’interrogatorio libero, ma che persegue finalità istruttorie.

Visto che nel processo di separazione e fino allo scioglimento del matrimonio permane lo stato coniugale, la parte debole, ha diritto ad una contribuzione economica. Il presupposto è che non sia stata addebitata la separazione e che il richiedente non possegga adeguati redditi propri. Il paramento dell’adeguatezza è dato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Per la determinazione dell’assegno quindi occorre considerare in fase istruttoria le circostanze menzionate dall’art. 156 c.c., unitamente ai redditi dell’obbligato e assume molta rilevanza la capacità lavorativa del richiedente. Andranno valutate in concreto le effettive prospettive occupazionali e non la mera astratta attitudine al lavoro. Il diritto all’assegno sussiste anche quando il richiedente sia titolare di un reddito esiguo rispetto al tenore di vita precedente.
In tema di istruttoria, per quanto riguarda l’affidamento esclusivo, va rilevato che è preferibile nel rispetto della bigenitorialità, l’affido condiviso. Solo in caso di pregiudizio per il minore è previsto in via residuale l’affido esclusivo.
Il diritto alla bigenitorialità va comunque salvaguardato anche in caso di affido esclusivo: in tale ipotesi varierà solo l’esercizio della potestà. L’accentuata conflittualità con un genitore sarà irrilevante per determinare l’affido esclusivo ma il pregiudizio che da può derivare dalla conflittualità esasperata.
Infine, la domanda di addebito della separazione, dovrà essere suffragata da una istruttoria piena e non sommaria. Per ottenere la pronuncia di addebito, il richiedente dovrà provare che esiste un nesso causale tra una determinata condotta posta in essere dall’altro coniuge in violazione degli obblighi matrimoniali e la rottura del rapporto.
Di fatto i presupposti per la separazione non sono più tipizzati. Le cause di addebitabilità della separazione risiedono oltre che nelle violazioni di cui all’art. 143 c.c. (obbligo di fedeltà, assistenza morale e materiale), anche nel caso in cui i casi accertati nell’istruttoria, costituiscano violazione di norme imperative che comportano aggressione morale e o fisica all’altro coniuge. Ne discute l’Avv. Carolina Ansidei di Catrano, insieme alle Colleghe e Colleghi di CamMiNo (https://www.cammino.org/scuola-di-alta-formazione-specialistica/), nell’ambito della scuola di alta formazione specialistica per avvocati.

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