.Uno dei temi più discussi oggi è il fenomeno migratorio, ed ha assunto una rilevanza sempre più socio politica. Per fare chiarezza sulla terminologia, l’immigrazione è stata definita come una sorta di “spostamento temporaneo” di soggetti dal paese di origine.
Il Testo Unico sull’immigrazione, ha consigliato allo straniero soluzioni abitative e differenti gradi appartenenti alla tipologia di percorso migratorio al fine di consentire una corretta collocazione in relazione alle effettive esigenze. Durante la fase di arrivo vi sono delle limitazioni, poiché prima dell’inserimento abitativo, lo straniero viene inserito in una struttura c.d. di prima accoglienza.
Si tratta di residenze Multiple, composte da stanze nelle quali vive un certo numero di persone. La permanenza in queste strutture non può superare i sei mesi e gli ospiti devono pagare un c.d. canone sociale quotidiano. All’interno di queste è possibile trovare servizi culturali, di orientamento e sociali. Poi, nell’ambito della c.d. seconda accoglienza, lo straniero dispone di strutture collettive, costituite da stanze per gruppi famigliari o singoli; divisi per sesso per maggiore riservatezza. In tale caso la permanenza può variare da uno a cinque anni ed il canone sarà oggetto di specifica convenzione. Vi sono anche alloggi gestiti da enti sociali e successivi inserimenti residenziali in alloggi privati. Di solito un ente sociale ricopre il ruolo esterno di garante, mediatore e accompagnamento.
Sovrabbondante è la migrazione di minori.
Al minore straniero che arriva in Italia, anche se con mezzi non legali e non accompagnato, sono riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York; la convenzione, tra i suoi principi, afferma che per ogni decisione relativa al minore deve prevalere il “superiore interesse” del ragazzo.
Le tipologie di permesso di soggiorno che possono essere riconosciute al minore straniero sono: il permesso per minore di età, per affidamento, per protezione sociale, per motivi familiare, per richiesta di asili, per asilo.
Prevalentemente sono queste le situazioni nelle quali si può trovare un minore straniero che entra in Italia:
– temporaneamente accolto nel territorio dello Stato: è l’ipotesi in cui il minore extracomunitario di età superiore ai sei anni, entrato in Italia attraverso programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti e o associazioni; oppure minore accompagnato da uno o più adulti con funzione di sostegno;
– accompagnato: affidato con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti;
– non accompagnato: privo di genitori o adulti legalmente responsabili della sua cura o rappresentanza.
Il Ministero dell’Interno si occupa della gestione e tutela dei minori non accompagnati di nazionalità romena; per le altre nazionalità la gestione è del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tra i diritti riconosciuti ai minori stranieri vi è il diritto all’istruzione; anche i minori privi di permesso di soggiorno possono essere iscritti a scuola, non solo dell’obbligo ma di ogni ordine e grado. Salvo verifiche delle modalità e della verifica del grado di istruzione per il corretto inserimento nella classe.
Coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno devono essere iscritti al servizio sanitario nazionale da chi ne esercita la potestà o la tutela, per accedere a tutte le prestazioni. Per quanti non sono in possesso del permesso di soggiorno, pur non potendo essere iscritti al SSNN, hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali.
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