Il fenomeno del Sexting comprende diversi comportamenti di natura sessuale. In particolare, il termine sexting viene utilizzato per condotte poste in essere all’interno di rapporti privati interpersonali, di produzioni, di possesso e scambio di immagini o video pornografici; tali video sono autoprodotti e inviati spontaneamente al partner, amici; inoltre viene utilizzato per indicare anche la cessione o la diffusione non consentita a terzi di contenuti pedopornografici da parte di chi li ha ricevuti da un minore. A volte questa situazione si verifica alla fine di un rapporto e viene utilizzato per umiliare e o ricattare il minore.
Affinchè le condotte di distribuzione sopra descritte siano penalmente rilevanti devono avere ad oggetto materiale pedopornografico; tale materiale oggetto di sexting deve essere prodotto utilizzando minori infradiciottenni. Così si potrebbe pensare che il sexting c.d secondario abbia irrilevanza penale.  L’adulto o il minore che riceve un video prodotto e inviato da un adolescente ad esempio durante un atto di autoerotismo. Se manca la strumentalizzazione, sono allora penalmente irrilevanti. Per superare il dato letterale della norma e i limiti imposti dall’utilizzo strumentale, devono essere punite per il solo fatto che hanno ad oggetto materiale pedopornografico. Non rileva quindi la modalità di utilizzo e il contesto privato in cui il video è stato prodotto, ma solo il suo contenuto. A rilevare penalmente è quindi il tipo di rapporto illecito di rilevanza sociale. Il minore oggetto del materiale, può anche non essere riconoscibile, ma è sufficiente che offenda e coinvolga la categoria dei minori di età. Tramite la circolazione di queste rappresentazioni, si promuovono modelli e stili in cui la dignità e la liberà dei sessuale dei minori viene annullata. Tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di sexting, occorre valutare molti aspetti. Diverse possono essere le motivazione che spingono ad agire; la volontà lesiva e il disvalore sociale delle condotte. Occorre distinguere tra chi produce materiale pedopornografico in un contesto privato, o chi lo riceve semplicemente dal partner e che lo cede a terzi o lo diffonde in rete. E’ possibile, dunque, giungere a soluzioni equilibrate rispetto al fenomeno sociale sexting senza forzare la norma. Una delle manifestazioni più frequenti del sexting è l’autoproduzione di materiale a contenuto sessuale da parte di un minore, e successiva missione. Integrerà l’ipotesi più grave, laddove il sexting e quindi la messa a disposizione del materiale sia verso un numero indeterminato di persone o più lieve nel caso di semplice cessione.
E’ irrilevante che la produzione si messa a disposizione direttamente dal minore e quindi da lui prodotta. Tali condotte integrano comunque condotte illecite che incentivano abusi e mercificazione dei minori. Il Giudice minorile non è detto che sottoponga a processo automaticamente il minore; il peso di un processo di tale portata porterebbe conseguenze sullo sviluppo psicologico e sociale ben più gravi. Sarà possibile ricorrere ad altri istituti come ad esempio, la sospensione del processo penale minorile, la messa alla prova presso i servizi minorili per attività di osservazione e sostegno. L’esito positivo comporterà l’estinzione del processo.
In taluni caso il giudice utilizza lo strumento della giustizia riparativa, attraverso la mediazione. La conciliazione con la persona offesa, con forte valenza pedagogica. L’autore del reato è obbligato a prendere coscienza che esiste una persona offesa, una vittima reale.
Sarebbe opportuno prevedere cause specifiche di non punibilità (conv. Lanzarote https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/2013-11-18_Convenzione%20Lanzarote.pdf) per bilanciare interessi contrapposti; oltre che ripensare il trattamento sanzionatorio in funzione della condotta lesiva di comportamenti illeciti di minori nel sexting.

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