Il disabile maggiorenne può scegliere con quale genitore stare nel procedimento che stabilisce l’affidamento (I criteri di affidamento dei figli minori) ad uno dei genitori.

Occorre fare alcune precisazioni. ll Tribunale ricorda che la disciplina applicabile ai figli maggiorenni portatori di handicap, è quella prevista in favore dei figli minori. Ai sensi dell’art. 337-septies, comma 2, c.c. e della l. n. 104/1992. Si ricorda che l’art. 3, comma 3 di detta legge specifica che è portatore di handicap grave il soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. A tali soggetti, pertanto, la norma permette di applicare come detto la disciplina prevista per i figli minori.

Il maggiorenne disabile non può essere considerato privo della capacità di agire che acquisisce ope lege al compimento del diciottesimo anno di età. Al raggiungimento della maggiore età, i genitori conservano una responsabilità genitoriale (La responsabilità genitoriale). Presupposto indefettibile per decidere sull’affidamento in sede di separazione o divorzio.

E’ necessario distinguere se il figlio maggiorenne disabile è persona capace di intendere e di volere.

Nel primo caso, non ci sarebbero ragioni per comprimere le sue capacità. Con riferimento alla manifestazione di volontà relativa alla scelta del genitore con il quale convivere.

Nel caso invece dove la persona fosse incapace di intendere e di volere, la condizione dovrebbe essere accertata legalmente.

Applicare le norme sull’affidamento anche per figli maggiorenni con disabilità, si tradurrebbe infatti in una compromissione dei loro diritti. Non possono essere trattati ancora come minori di età, essendo adulti. L’ordinamento garantisce loro adeguata e specifica tutela.

Si deve pertanto precisare che la norma di cui all’art. 337-septies, comma 2, c.c., non può ritenersi applicabile alle domande relative all’affidamento, al collocamento e alla frequentazione richiesta dalla parte ricorrente. La norma citata trova infatti applicazione solo in riferimento alle questioni economiche e all’assegnazione della casa familiare.

Nel caso di specie, per quanto concerne la disamina della situazione economica, si evince che gli importi percepiti a titolo di indennità e pensioni, vengono utilizzati per le spese straordinarie del ragazzo e per le utenze domestiche.

Il Tribunale di Roma, pertanto, decide di addebitare alla madre le spese riguardanti la coabitazione del figlio e di dividere le ulteriori spese fra i due genitori.

In definitiva, così il Tribunale di Roma si è pronunciato sulle domande proposte, dichiarando inammissibili quelle ulteriori.

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