Gli effetti della separazione tra coniugi sono ben specificati nell’art. 156 c.c.. Necessario, quindi, considerare molti aspetti. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione”. E ” il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento (Concorso negli oneri al mantenimento), qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
L’ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti; oltre la revoca o la modifica dei provvedimenti in caso di giustificati motivi.

Quali gli effetti della seprazione ?

a) Presupposti.

Il mantenimento è riconosciuto qualora non sia addebitabile la separazione al richiedente. Che lo stesso non abbia redditi adeguati. L’assegno tende a ricostruire il tenore di vita della precedente vita familiare. L’indice è considerato sul divario reddituale. Molti fattori però si debbono tenere conto per dimostrare tale divario. Non si può pretendere una c.d. rendita di posizione.

b) Autonomia degli assegni

La diversa considerazione tra assegno di separazione e divorzio per natura, struttura e finalità (Convivenza e assegno di divorzio).

Quando si parla di effetti della separazione tra coniugi, le parti devono tener conto dell’impoverimento generale. Ovvero del nuovo equilibrio che si va a delineare. Per questo l’analisi delle rispettive situazioni economico finanziarie è fondamentale. Come anche l’organizzazione dei figli, anche maggiorenni. La riforma prevede la redazione del c.d. piano genitoriale (Il piano genitoriale). Proprio perchè deve essere considerata tutta l’organizzazione della famiglia.

Per considerare bene gli effetti della separazione tra coniugi occorre rivolgersi a professionisti esperti per poter valutare consapevolmente ogni aspetto.

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