Il diritto al ricongiungimento familiare, nel silenzio della legge, in caso di richiesta di trasferimento dal posto di lavoro opera anche in presenza di una famiglia di fatto.  Un carabiniere si era visto infatti rigettare l’istanza di trasferimento, in quando carente del requisito richiesto dalla circolare che prevede il ricongiungimento al “coniuge” lavoratore. La legge 20 maggio 2016 n.76, nell’equiparare il convivente more uxorio al coniuge sotto svariati aspetti; anche quindi per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, per rendere effettivo il diritto alla unità familiare.

Il caso viene analizzato dal TAR Reggio Calabria, 10 maggio 2019 n.321,

La Corte Cost. ha ampiamente ribadito che non possono esistere differenze e disparità tra la famiglia di fatto e quella unita sul matrimonio in ragione della scelta operata dalle parti di sposarsi o meno.

E’ necessario infatti tutelare i diritti individuali dell’uomo in qualsiasi forma esplicati e che sia garantito lo sviluppo della persona nella vita di relazione. Cosi si sancisce la rilevanza giuridica della famiglia di fatto.

L’iter logico giuridico si pone in linea con i principi elaborati anche nella Carata di Nizza (https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pd) e  dalla CEDU (https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ita&c=). Le fonti sovranazionali hanno chiarito da tempo il concetto di vita privata e familiare fugando ogni dubbio sul fatto che vi rientrino le unioni di fatto e quindi i legami di un gruppo che si indentifica come famiglia.

Il concetto di famiglia si è evoluto molto e continua ad evolversi.

Tale evoluzione ha trovato la propria consacrazione nella legge n.76/2016. Vengono infatti equiparate sotto molti profili le coppie conviventi stabilmente a quelle unite in matrimonio.

I profili per quiali, anche su sollecitazione della giurisprudenza, sono stati regolati, riguardano l’assistenza ospedaliera, i poteri di rappresentanza in caso di malattia o incapacità ad esempio.

Inoltre nel 2008 la Corte Costituzionale ha evidenziato che “il ricongiungimento è diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana. Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore»

Tale elaborazione si fonda sul principio di ragionevolezza; nello specifico caso, l’esigenza principe era quella di tutelare il diritto alla unità familiare sul quale si basava il ricorso.

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