Alla Scuola di Alta Formazione Specialistica per Avvocati di CamMiNo (https://www.cammino.org/scuola-di-alta-formazione-specialistica/) a Perugia, l’avv. Carolina Ansidei di Catrano approfondisce la tematica relativa al diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge con illustri relatori.
L’ex coniuge, ossia il coniuge divorziato, ha la possibilità di agire direttamente in via amministrativa per ottenere la pensione di reversibilità, se ricorrono determinati presupposti: 1) la morte dell’ex coniuge; 2) l’anteriorità del rapporto di lavoro rispetto al divorzio; 3) mancato passaggio a nuove nozze; 4) la titolarità di un assegno di divorzio.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito un contrasto giurisprudenziale vivo in materia e molto atteso. Si discuteva sulla tassatività o meno degli elementi sopra ricordati per il riconoscimento del diritto; e se la titolarità dell’assegno consente il riconoscimento della pensione di reversibilità.
Con la pronuncia n. 22434/2018 viene stabilito che la pensione di reversibilità spetta in caso di titolarità attuale e di concreta fruizione dell’assegno divorzile alla morte dell’ex coniuge.
La titolarità deve essere attuale e non meramente astratta.
In particolare, la sentenza precisa che la corresponsione di un assegno “una tantum”, preclude la proponibilità della richiesta economica da parte del coniuge che ne ha beneficiato. Infatti, non esiste in tale caso una situazione di contribuzione economica periodica e attuale, tale da giustificare il diritto alla pensione di reversibilità.

Prima di questa pronuncia, i due istituti venivano assimilati in maniera errata. Occorre mantenere distinta la natura dell’assegno divorzile prettamente assistenziale, basato sulla solidarietà post coniugale, rispetto alla natura previdenziale della reversibilità. In particolare, la pensione di reversibilità non può essere una continuazione dell’assegno divorzile, stante la diversità dei criteri di attribuzione. La finalità è quella di supportare una situazione di disagio economico che origina dalla morte dell’avente diritto alla pensione, la cui titolarità si riconosce dalla attualità della contribuzione economica che ora viene a mancare.
Invero, la sentenza riconosce un presupposto c.d. solidaristico della reversibilità, volto alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge. Andrà quindi verificato il requisito funzionale del trattamento di reversibilità.
Ad esempio nel caso in cui la prima moglie abbia ricevuto l’una tantum, la seconda moglie sarà titolare del diritto e potrà richiedere all’INPS l’erogazione in suo favore della pensione di reversibilità.
Nel caso poi di unione civile, diversamente dal contratto di convivenza, il partner è titolare a tutti gli effetti del diritto, in quanto equiparato al coniuge.

E’ necessario quindi verificare l’esistenza dei presupposti per reclamare la titolarità del diritto alla reversibilità da parte dell’ex coniuge e consultare il proprio legale approfondendo anche questi aspetti già in sede di separazione e o di accordi con l’ex coniuge.

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