L’assegnazione della casa familiare, nell’attuale quadro normativo di riferimento, rappresenta uno strumento di tutela della prole per conservare l’habitat nella crisi familiare.
Quale natura giuridica ha l’assegnazione della casa familiare? Nell’ambito della Scuola di Alta Formazione Specialistica per Avvocati di CamMiNo (https://www.cammino.org/scuola-di-alta-formazione-specialistica/i-edizione-safsa/) l’avv. Carolina Ansidei di Catrano approfondisce l’argomento insieme ad illustri relatori.

Alcuni autori hanno ricondotto l’assegnazione ad un diritto reale, anche se il giudice non può creare nuovi diritti reali; al comodato, pur non essendo pertinente; altri alla locazione, pur mancando il pagamento del canone di locazione e così si arriva definirlo quale istituto atipico non classificabile.
L’art. 144 c.c. stabilisce che “ I coniugi concordano tra loro l’ indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Bene, sulla base di questo dato normativo emerge il privilegio che viene dato all’aspetto funzionale della casa coniugale: come centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo; come complesso dei beni strumentalizzati per lo svolgimento della vita familiare, diretto ad assicurare l’effettività della relazione tra vita domestica e ambiente.
Emerge la concezione unitaria della casa familiare, quella universitas iuris destinata alla vita familiare. Una concezione unitaria del complesso dei beni che costituiscono la casa familiare, che ricomprende non solo l’arredamento ma anche le pertinenze e esclude i beni strumentali strettamente personali. Giova precisare che non costituiscono di contro casa familiare la seconda casa, o quella di vacanza o altri immobili dei coniugi abbiano disponibilità ad ogni titolo.

Inoltre l’assegnazione della casa familiare presuppone l’attualità della sua destinazione: non vi è infatti casa coniugale da assegnare quando quell’immobile ha perso prima della crisi familiare la sua destinazione per essere stato abbandonato da entrambi componenti del nucleo e dai loro figli.
Fatta una breve premessa sulla natura della casa familiare, costituiscono presupposto per l’assegnazione l’affidamento dei figli minori o convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. L’assegnazione della casa familiare non è quindi automatica poiché si chiede al giudice di valutare oltre ai presupposti le altre circostanze, come anche il titolo di proprietà in mancanza dei presupposti stessi.
Nella regolamentazione del rapporto coniugale, l’assegnazione della casa familiare fa parte del regolamento economico e nella discrezionalità del legislatore la compressione del diritto del titolare avviene solo allo scopo di tutelare l’interesse primario dei figli. L’assegnazione della casa non può essere quindi disposta al solo fine di soddisfare le esigenze economiche della parte debole come modalità di corresponsione dell’assegno di mantenimento (https://avvocatoansidei.it/assegno-divorzile-nuova-quantificazione/). Il Giudice può non emettere il provvedimento. Tuttavia, non è escluso che nell’assegnazione, considerata misura economicamente apprezzabile, il giudice debba valutare la regolamentazione dei rapporti economici e il titolo di proprietà. Ove non assegnato, il bene resta nel regime giuridico proprio, seguendo titolo di proprietà o comproprietà.

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