L’ammissibilità dei patti prematrimoniali (I patti prematrimoniali) è riconosciuta nel nostro ordinamento per svariati motivi.

Non esistono profili di illiceità dei patti prematrimoniali con riferimento alla causa. L’accordo (Autonomia negoziale e patti prematrimoniali), infatti, è inidoneo a mercificare lo status coniugale.

Anche osservando gli altri ordinamenti, emerge chiaramente che c’è l’equità in primo piano. Considerato che l’accordo dovrà realizzare is poi effetti in un momento lontano nel tempo, rispetto all’assunzione dell’obbligo. Ovvero, non può vincolare le parti in caso di situazioni manifestamente inique.

Inoltre, la Cassazione ha ribadito che gli assegni di separazione e divorzio (L’assegno divorzile, quantificazione) hanno natura disponibile in via preventiva. La tutela delle parti è garantita poiché il patto deve rispettare il principio di equità. Non potrà avere esecuzione quel patto che leda il coniuge più bisognoso. A conferma della ampia autonomia delle parte anche gli istituti di negoziazione assistita che ammette Los cioglimento del vincolo coniugale.

Altro aspetto che conferma quanto detto è la possibilità che l’accordo sia a latere della procedura formale. Ovvero accordi che contengono trasferimento di dirti patrimoniali in sede di separazione e divorzio. Pertanto, perchè mai non dovrebbe essere ammessa una contrattualizzazione preventiva?

Stabilita l’ammissibilità dei patti prematrimoniali, salvo le norme inderogabili e lecita finalità, mirano anche a prevenire il contenzioso.

La disciplina comunitaria conferma tale autonomia ( art.5 Reg. UE 1159/2910) concedendo alle parti di stabilire la legge applicabile a separazione divorzio in ogni momento. I coniugi, quindi, nei patti prematrimoniali possono stabilire la legge applicabile.

Limite insormontabile alla ammissibilità dei patti prematrimoniali che l’accordo non sia revisonabile. Il mutamento delle circostanze di fatto deve consentire alle parti la modifica. In alcun modo potrà, per essere ammissibile, considerarsi definitivo.

A titolo esemplificativo, l’ammissibilità dei patti prematrimoniali:

  • l’accordo dovrà essere stipulato in piena consapevolezza e chiarezza della situazione reddituale e patrimoniale delle parti;
  • le prestazioni dovranno essere eque e proporzionate e dovranno rivedere meccanismi di adeguamento;
  • irrinunciabilità del diritto alimentare, in caso di bisogno; salvo pronuncia sulla equità dell’accordo da parte del giudice del divorzio.

 

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