Nel caso in cui il la persona fisica o il rappresentante legale di una società o cooperativa proprietaria di terreno agricolo, subisca abbandono di rifiuti da parte di terzi, può incorrere oltre in una sanzione amministrativa irrogata dal Comune cui il terreno insiste, o addirittura in un vero e proprio procedimento penale che sfocia nel sequestro dell’area. Spesso capita che, Regione Carabinieri Forestale del Comune ove si torva il terreno, rinvenga rifiuti a seguito di sopralluogo o sulla base di segnalazioni, abbandonati da molto tempo e da persone ignote.
Si configura, in tale ipotesi, la commissione del reato previsto all’art. 674 c.p. e 256 D.lgs. 152/2006, e per la sussistenza del “pericolo di alterazione o dispersione o modificazione delle tracce o luoghi o cose pertinenti al reato e non avendo il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente ancora assunto le indagini”. Viene così emesso decreto di convalida di sequestro nei confronti del proprietario e o rappresentante legale cui la proprietà si ricollega, in modo da permettere all’autorità di individuare chi ha posto in essere l’abbandono di rifiuti.
L’area, pertanto, dopo la convalida, non è più nella disponibilità del proprietario e viene sottoposta a sequestro e, solo previa bonifica potrà tornare nel possesso del suo legittimo proprietario, salvo concessione del dissequestro.
La bonifica dell’area è operazione complessa, non tutte le ditte del settore sono specializzate per la rimozione di determinati materiali. Durante le operazioni di bonifica si rinvengono spesso materiali diversi da quelli per i quali il sequestro viene convalidato.
E’ necessario, quindi, che la ditta che si occupa dello smaltimenti di rifiuti di aree sottoposte a sequestro, sia altamente specializzata nel sistema integrato di bonifica e dotate di specifiche certificazioni.
Il proprietario dell’area sottoposta a sequestro dovrà stipulare un contratto contenente le modalità di esecuzione delle opere di bonifica, a seguito di primaria analisi per la successiva rimozione e smaltimento di tutti i materiali depositati.
Per poter procedere alla rimozione dei rifiuti, è preliminarmente opportuno dimostrare al Giudice che ha emesso la convalida di sequestro, l’insussistenza di alcuna esigenza investigativa, tale da giustificare il mantenimento del vincolo di indisponibilità sul bene.
Se non persistono le esigenze probatorie presupposto del sequestro probatorio, la disponibilità dell’area da parte della legittima proprietaria non potrà in alcun modo protrarre né tanto meno aggravare le conseguenze del reato. In quanto nessun “aggravamento” può scaturire dall’uso dell’area da parte di chi ne è legittimo proprietario, essendo ormai immodificabile la situazione giuridica perfezionatasi, e poiché nessuna “protrazione delle conseguenze” può considerarsi a carico di chi, come l’odierno istante, è presidente della società proprietaria dell’area, essendo già state rilevate e sequestrate le cose, ritenute corpi del reato e considerate provocatrici “di emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti” (art. 674 c.p.).
Il dissequestro della suddetta area pone, invece, i presupposti per una preventiva bonifica dell’area e il ripristino della stessa evitando un eventuale, futuro, aggravamento delle conseguenze causate della precedente presenza di beni inquinanti.
Di conseguenza l‘area sottoposta a sequestro probatorio, poiché non è più necessario mantenerla vincolata a fini di prova, deve essere restituita all’avente diritto, in linea con l’interpretazione della Suprema Corte (Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 23 del 1 marzo 1995) secondo la quale “le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all’avente diritto, salvo in tre casi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero non ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione”.
In tal caso, il suo proprietario potrà fare istanza al Pubblico Ministero per consentire alla incaricata società specializzata alla rimozione dei rifiuti, di accedere all’area al fine di progettare l’intervento. In particolare la ditta autorizzata eseguirà gli opportuni prelievi e campionatura dei materiali da smaltire per procedere poi alla integrale rimozione e bonifica; il tutto nelle modalità che il Giudice indicherà. Solo al buon esito di tutte le necessarie operazioni di bonifica e smaltimento, l’area potrà essere definitivamente dissequestrata.
Il proprietario deve quindi verificare periodicamente se vengono abbandonati rifiuti per non incappare in procedimenti penali.

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