La erronea segnalazione alla Centrale Rischi in merito a informazioni inesatte viene inquadrata dalla dottrina nell’ambito della fattispecie relativa alla responsabilità contrattuale in alcuni casi e extra contrattuale in altri. In particolare in ragione della attività pubblicistica delle banche e della loro privatizzazione si applica il diritto comune. Infatti il Foglio informativo della Centrale Rischi stabilisce che “i dati registrati negli archivi della centrale dei rischi derivano dalla elaborazione automatica delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti al servizio, ai quali compete la esattezza delle stesse”.
La lesione che deriva quindi da segnalazioni illegittime è molto grave. Basti pensare che il soggetto viene escluso dal credito bancario a causa della segnalazione o comunque avrà difficoltà ad accedervi.
Occorre distinguere tra segnalazioni inesatte in merito alla qualificazione della sofferenza o alla quantificazione della somma. Queste differenze graduano anche la responsabilità.
La banca infatti è responsabile anche quando la stessa invii non solo dati erronei ma anche non aggiornati, o comunque inviati senza il consenso dell’interessato (https://avvocatoansidei.it/il-nuovo-codice-privacy/)
Il soggetto segnalato ha poi diritto al risarcimento del danno da ciò derivante alla sua immagine sociale; ossia ogni volta che la illegittima segnalazione di un soggetto alla Centrale Rischi avviene da parte di colui il quale aveva tutta la documentazione a disposizione per verificare l’effettiva sofferenza.
Dalla analisi della giurisprudenza emergono due interessi confliggenti da proteggere, da un lato quello pubblicistico, dall’altro quello privato. La soluzione deve essere in ogni caso equilibrata tra l’accrescimento del patrimonio informativo delle banche e quello della difesa della reputazione.
Solo se il credito è in effettiva sofferenza allora può essere sacrificato il diritto all’immagine.
Va tra l’altro precisato che la segnalazione va previamente comunicata alla controparte per essere legittima.
La segnalazione fatta in automatico viola il principio di buona fede del e nel sistema.
La Banca deve infatti valutare se vi è una reale situazione che possa far presagire un rischio nella riscossione, tenendo conto di molteplici elementi. Un singolo fatto di inadempimento o un ritardo non possono integrare una automatica segnalazione.
Idonea a giustificare la segnalazione è l’incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni.
La Banca d’Italia ha poi dato una ulteriore indicazione in merito allo stato di insolvenza, differente da quello definito in sede fallimentare.  Basta una situazione deficitaria, anche non accertata giudizialmente per definire lo stato di insolvenza, pur trattandosi si situazione anche transitoria. E’ legittima la segnalazione del soggetto che si trovi in uno stato di persistente instabilità finanziaria e patrimoniale; sempre tenuto conto di tutti i rapporti che il debitore intrattiene con l’istituto di credito. Un Cliente che si è rivolto allo studio dell’avvocato Ansidei a Perugia, lamentava di essere stato illegittimamente segnalato. Subiva le conseguenze di una segnalazione di sofferenza, con difficoltà di accesso al credito, pur avendo, in situazione di temporanea difficoltà economica, offerto alla banca l’estinzione dei propri debiti mediante pagamento dilazionato. Nel caso di specie, non può giustificarsi la qualificazione del credito come sofferenza.

www.avvocatoansidei.it