INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
– INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
La legge consente, nel caso di persone maggiorenni che non possano provvedere ai propri interessi:
- il procedimento di interdizione per i soggetti che per malattia o per altri motivi, si trovano in condizioni abituali (permanenti) di infermità di mente tali da renderli incapaci totalmente di provvedere ai propri interessi. Viene quindi nominato un tutore che provvede alla cura degli interessi dell’interdetto.
- Per il maggiorenne che, pur essendo infermo di mente, ma il cui stato mentale non sia talmente grave da far luogo alla interdizione, è prevista l’inabilitazione. Attraverso questa procedura, il soggetto può compiere da solo gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio: vendita di un immobile; stipula di un mutuo) deve essere assistito da un curatore (e, talvolta, anche essere autorizzato dal giudice tutelare). Un regime analogo a quello applicabile all’inabilitato si applica al minore che sia stato autorizzato a contrarre matrimonio prima dei diciotto anni.
In ogni caso in cui si debbano compiere atti patrimoniali relativi a minori o comunque ad incapaci, i soggetti che assistono o amministrano i beni degli incapaci, devono prestare la massima attenzione a tenere un comportamento conforme a legge. Può accadere, ad esempio, che vengano assunti impegni in nome e per conto di soggetti incapaci in modo non conforme alla legge: si tratta di comportamenti illegittimi e pericolosi in quanto non solo non vincolano il soggetto incapace nei confronti del terzo, ma espongono il soggetto rappresentante a precise e gravi responsabilità sia nei confronti dell’incapace, sia nei confronti del terzo.
Nella gestione di beni di incapaci il notaio, grazie alla sua preparazione specifica sull’argomento, può suggerire le soluzioni più appropriate a seconda delle esigenze specifiche.