Idoneità genitoriale, cosa significa? L’elevato grado di conflittualità di una coppia può mettere in discussione la idoneità genitoriale e affido. Ovvero la sua capacità di svolgere il ruolo di genitore. In particolare, in tema di affido (I criteri di affidamento dei figli minori) dei minori viene affrontato questo tema.
1.Normativa.
Il nostro ordinamento, uniformandosi alla Conv. di New York, ha individuato nella tutela dell’interesse del minore tutta la disciplina. Anche con riferimento quindi alla responsabilità genitoriale.(Limitazioni della responsabilità genitoriale).
L’art. 333 c.c. tutela il minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori. L’idoenità viene valutata quale capacità di preservare dal pregiudizio.
La deroga infatti all’affido condiviso (Bigenitorialità. Prospettive di riforma) è prevista solo quando viene accertata in concreto la inidoneità genitoriale.
Il genitore idoneo è quello che non fa mancare quell’apporto necessario allo sviluppo psicofisico, che dimostra in concreto la idoneità educativa. In concreto il suo comportamento non deve risultare pregiudizievole.
In taluni casi, la inidoneità di entrambi i genitori ha determinato l’affido a terzi, ai servizi sociali.
Il concetto di idoneità genitoriale è stato svariate volte analizzato dalla cassazione. Le maggiori pronunce in tema di adozione (Affidamento sociale, a terzi e adozione mite). Proprio in queste ipotesi il Giudice valuta la idoneità genitoriale.
La Cassazione ha dichiarato lo stato di abbandono propedeutico alla adottabilità in casi di inidoneità genitoriale.
2.Analisi.
L’adozione mite infatti a volte è strumento meno drastico per tutelare l’interesse del minore in caso di genitori non idonei.
In tema di affido di minore, l’elevato grado di conflittualità dei genitori e carenze di capacità genitoriale sono indagate concretamente. Non servono comportamenti estremi, ma anche la scarsa disponibilità ed elasticità anche nel considerare il bene supremo del minore. Accettare il ripristino del rapporto genitore (altro) figlio.
Il giudice nella scelta, predilige il genitore che reca meno pregiudizio al figlio, cioè che tende a disgregare meno. Cioè la capacità di mantenere la trama familiare nonostante la disgregazione di quel nucleo. Ovvero preservare mantenere rapporti continuativi e equilibrati con le famiglie ex art. 337 tre c.c.. Nell’analisi viene verificata la capacità di educare ma anche di avere relazione affettiva; di disponibilità, attitudine. Anche comportamenti arbitrari, che escludono l’altro genitore sono indici di inidoneità.
Prima di porre in essere comportamenti sconvenienti, in danno ai minore, bene affidarsi ad avvocati specializzati nella materia.
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