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Avvocato in Perugia Foligno

Contratti energia

29 Settembre 2026

 

Nel mercato libero, nei contratti energia cliente finale può effettuare lo switching verso un altro venditore. Il fatto che il contratto abbia una durata determinata non significa, però, che qualsiasi costo di uscita sia illegittimo.

ARERA prevede infatti che, in determinate offerte a tempo determinato, possano essere presenti oneri per il recesso anticipato. Purché rispettino le condizioni previste dalla disciplina applicabile e siano correttamente indicati nel contratto e nella documentazione dell’offerta. La stessa ARERA indica oggi nella bolletta se sono previste penali per il recesso anticipato. 

Se il contratto è stipulato da una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, si applica il Codice del consumo. Il’art. 33 considera vessatorie le clausole che, nonostante la buona fede, determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del consumatore.

Tra le clausole che la legge presume vessatorie rientrano, tra le altre, quelle che:

  • impongono una penale manifestamente eccessiva;

  • consentono al professionista di modificare unilateralmente il contratto senza un giustificato motivo indicato nel contratto;

  • consentono aumenti di prezzo senza adeguate possibilità di recesso nei casi previsti dalla disciplina;

  • prevedono condizioni di rinnovo/disdetta particolarmente squilibrate. 

Pertanto, non è sufficiente affermare che una penale è “alta”: occorre esaminare la clausola concreta e il contesto contrattuale. Questo è probabilmente il punto più importante. Se il contratto stabilisce, ad esempio:

Prezzo = PUN + X €/kWh e prevede che PUN venga aggiornato periodicamente, l’aumento conseguente alla variazione del PUN non è necessariamente una modifica unilaterale del contratto. È l’applicazione del meccanismo di prezzo originariamente pattuito.

Diverso è il caso in cui il fornitore comunichi “Dal prossimo periodo aumentiamo lo spread da X a Y.”

In quel caso siamo davanti a una modifica delle condizioni contrattuali, soggetta alle specifiche regole applicabili.

ARERA ha rafforzato recentemente gli obblighi di trasparenza sulle offerte e sulle modifiche contrattuali. La delibera 386/2025/R/com ha introdotto ulteriori obblighi informativi, anche con riferimento alla documentazione precontrattuale e contrattuale. 

Quando si riceve una fattura dopo lo switch, bisogna distinguere almeno:

  • consumi effettivamente effettuati;

  • corrispettivo energia;

  • quota fissa;

  • eventuale spread;

  • oneri di rete e sistema;

  • eventuale conguaglio;

  • eventuale onere di recesso anticipato.

ARERA stessa distingue le penali per recesso dagli altri importi legati ai consumi e agli oneri della fornitura. Arera Questo è importante anche quando si vuole contestare una fattura: bisogna individuare esattamente quale voce viene contestata e quale sarebbe il suo fondamento contrattuale.

Per il consumatore, una clausola che permetta al venditore di modificare unilateralmente le condizioni senza un adeguato giustificato motivo previsto dal contratto può essere problematica ai sensi del Codice del consumo. Inoltre, la disciplina ARERA stabilisce specifici obblighi informativi e procedurali per le modifiche contrattuali. Come si può contestare? 

Servono almeno:

  1. contratto sottoscritto;

  2. condizioni economiche;

  3. condizioni generali;

  4. scheda sintetica dell’offerta;

  5. eventuale comunicazione di modifica del prezzo;

  6. bollette precedenti e fattura contenente la penale;

  7. comunicazione di recesso/switching;

  8. eventuali registrazioni o email relative alla vendita telefonica.

Bisogna trovare nel contratto la specifica clausola: “recesso anticipato”, “oneri di recesso”, “corrispettivo di recesso”, “durata”, “rinnovo”, “modifica delle condizioni economiche”. Poi verificare quanto è la penale e come viene calcolata. Se la risposta non è soddisfacente, per le controversie nei settori energetici è possibile utilizzare il Servizio Conciliazione ARERA. Prima della conciliazione occorre normalmente presentare un reclamo scritto al venditore e attendere la risposta o il decorso del termine previsto. Il tentativo di conciliazione è, in generale, obbligatorio prima di rivolgersi al giudice per queste controversie.

Cambia se la fornitura è intestata a una società, impresa o professionista per la propria attività, normalmente non si può applicare automaticamente la tutela del consumatore prevista dagli artt. 33 ss. Del Codice del consumo. Il contratto B2B va quindi analizzato soprattutto sulla base di altri riferimenti.

 

Trasparenza sui contenuti

Parte di questo articolo è stata redatta con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionata dal team editoriale di Avv. Carolina Ansidei di Catrano prima della pubblicazione, in conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act, art. 50) e alla Legge 132/2025.

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