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Avvocato in Perugia Foligno

Caparra confirmatoria e penitenziale: differenze

30 Ottobre 2026

La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) e la caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) hanno effetti radicalmente diversi. Nella compravendita immobiliare — frequenti nel mercato perugino e folignano — l’uso improprio delle etichette genera liti su decine di migliaia di euro. Un errore nella formulazione della clausola può comportare conseguenze economiche rilevanti, anche per importi di decine di migliaia di euro.

La caparra confirmatoria, prevista dall’art. 1385 c.c., consiste in una somma di denaro (o in altre cose fungibili) che una parte consegna all’altra al momento della conclusione del contratto, generalmente in occasione della firma del preliminare di compravendita.Svolge tre funzioni principali:

  • Garanzia dell’adempimento: incentiva le parti a rispettare gli obblighi contrattuali.
  • Anticipazione del prezzo: in caso di conclusione dell’affare, viene restituita oppure imputata alla prestazione dovuta.
  • Liquidazione anticipata del danno: in caso di inadempimento, consente alla parte non inadempiente di recedere senza dover dimostrare l’entità del danno.

In particolare:

  • Se è inadempiente l’acquirente, il venditore può recedere e trattenere la caparra.
  • Se è inadempiente il venditore, l’acquirente può recedere e chiedere la restituzione del doppio della caparra.

La parte non inadempiente può comunque scegliere di chiedere l’esecuzione del contratto oppure la sua risoluzione, con il risarcimento del danno secondo le regole generali. La caparra penitenziale, disciplinata dall’art. 1386 c.c., ha una funzione diversa: rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso che le parti hanno espressamente previsto nel contratto. Non presuppone necessariamente un inadempimento. Consente infatti a una parte di liberarsi legittimamente dal vincolo contrattuale esercitando il diritto di recesso, secondo le condizioni pattuite. Le conseguenze economiche sono:

  • Chi ha versato la caparra e recede perde la somma consegnata.
  • Chi ha ricevuto la caparra e recede deve restituirne il doppio.

A differenza della caparra confirmatoria, quindi, non si tratta di una conseguenza dell’inadempimento, ma del prezzo concordato per esercitare una facoltà di recesso. Uno dei problemi più frequenti nella redazione dei contratti preliminari immobiliari riguarda l’utilizzo generico del termine “caparra”, senza specificare se si tratti di caparra confirmatoria o penitenziale. In questi casi occorre interpretare il contratto nel suo complesso, considerando la volontà delle parti, il contenuto delle clausole e il comportamento contrattuale. La semplice indicazione della parola “caparra” non comporta automaticamente l’esistenza di una caparra penitenziale. In assenza di una diversa e chiara volontà negoziale, trova normalmente applicazione la disciplina della caparra confirmatoria. Nella redazione di un preliminare di compravendita è importante indicare espressamente:

  • La natura della caparra, specificando se confirmatoria o penitenziale.
  • L’importo effettivamente versato e le modalità di pagamento.
  • Le conseguenze dell’inadempimento.
  • L’eventuale diritto di recesso e le relative condizioni.
  • Le modalità di restituzione o imputazione della somma al prezzo finale.

Una clausola chiara riduce il rischio di contestazioni e controversie tra acquirente e venditore. La differenza tra caparra confirmatoria e caparra penitenziale non è soltanto terminologica: incide direttamente sui diritti delle parti e sulle conseguenze economiche della mancata conclusione di una compravendita. Nei preliminari immobiliari, anche nel mercato di Perugia e Foligno, una formulazione imprecisa può trasformarsi in un contenzioso significativo.

Prima di firmare un preliminare di compravendita è quindi opportuno verificare attentamente la clausola relativa alla caparra, per evitare interpretazioni contrastanti e tutelare correttamente i propri interessi.

 

 

Trasparenza sui contenuti

Parte di questo articolo è stata redatta con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionata dal team editoriale di Avv. Carolina Ansidei di Catrano prima della pubblicazione, in conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act, art. 50) e alla Legge 132/2025.

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