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Avvocato in Perugia Foligno

Infortunio sul lavoro e danno differenziale: guida al calcolo

30 Settembre 2026

Cosa è il danno differenziale? Il’indennizzo corrisposto dall’INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale copre una parte del pregiudizio, ma non sempre integra il danno effettivamente subito. La differenza tra danno risarcibile civilisticamente e prestazione assicurativa costituisce il cosiddetto danno differenziale, azionabile verso il datore di lavoro colpevole o verso terzi responsabili.

Facciamo un esempio: il danno civilistico risarcibile fosse quantificato in 100.000 € e le prestazioni INAIL rilevanti fossero pari a 70.000 €. Quale la differenza potrebbe essere oggetto di una richiesta di risarcimento? Il calcolo giuridico non consiste necessariamente in una semplice sottrazione: occorre considerare quali voci di danno sono effettivamente comparabili e quali prestazioni INAIL devono essere detratte.

Il lavoratore deve provare la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). Il nesso causale e l’entità del danno non coperto. La responsabilità del datore può essere contrattuale o extracontrattuale. In presenza di inadempimenti gravi — mancata consegna DPI, macchinari non conformi, formazione assente — l’onere probatorio si alleggerisce.

Il danno differenziale comprende la differenza tra il risarcimento pieno e quanto percepito dall’INAIL. Oltre a voci non coperte dalla tutela assicurativa obbligatoria, come il danno morale, esistenziale o da perdita di capacità lavorativa generica oltre la specifica mansione.

La prescrizione dell’azione civile decorre secondo le regole generali; è fondamentale non firmare transazioni con rinuncia totale prima di una valutazione medico-legale completa. Per lavoratori del settore agricolo, industriale e terziario l’assistenza specializzata è determinante per quantificare correttamente il gap di indennizzo.

Trasparenza sui contenuti

Parte di questo articolo è stata redatta con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionata dal team editoriale di Avv. Carolina Ansidei di Catrano prima della pubblicazione, in conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act, art. 50) e alla Legge 132/2025.

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