Grande dibattito sulla capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno (AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO).In base all’art. 774 c.c. “non possono fare donazione coloro che non hanno piena capacità di disporre die propri beni. E’ tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel contratto di matrimonio ex art 165 e 166 c.c.”.
Un orientamento, pur considerando la incapacità parziale del beneficiario di ADS, ritiene che lo stesso sia privo della capacità richiesta dall’art.774 c.c.. Altro orientamento invece, in ragione della L. 6/2004 sulla dignità del soggetto debole, ritiene che il beneficiario sia capace di agire salvo le limitazioni del decreto di nomina. Sarà necessario quindi valutare il caso per caso.
Di fatto la Legge n.6/2004 non specifica sulla capacità di donare del beneficiario.
In ragione dei due orientamenti, occorre fare riferimento ai principi generali in tema di donazione.
In primis, coloro che non hanno piena capacità di disporre dei propri beni non possono fare donazione. La base della disposizione sta nella massima protezione che l’ordinamento riserva ai soggetti deboli, tenuto conto che la disposizione comporta una diminuzione del patrimonio.
Il beneficiario di amministrazione di sostegno, infatti, è destinatario di una misura di protezione e, per questo, subisce una deminutio della propria capacità di agire.
Da un altro punto di vista, invece, il beneficiario di amministrazione sostegno mantiene la propria capacità di donare. Ciò in riferimento al fatto che l’ads non è una misura interdittiva o inabilitativa;  e sia perché si tratta, nel caso di donazione, di un diritto personalissimo la cui provazione determinerebbe violazione di diritti costituzionalmente garantiti. Tra le pronunce rilevanti in tal senso, il Decreto del Tribunale di la Spezia del 2/10/2010 che ha riconosciuto la capacità di donare ad una beneficiaria di misura di protezione, sul presupposto che il beneficiario di misura non è da considerare incapace se pure ha una autonomia negoziale limitata.
Il tema è stato sottoposto al vaglio della Corte Costitutzionale.
Va da se che, se si considera il beneficiario capace di donare, tale capacità potrà essere oggetto di limitazioni. Il Giudice Tutelare, a protezione del beneficiario, potrà estendere le limitazioni. Ogni volta infatti che ci si trovi di fronte a soggetti affetti da eccesso di prodigalità ad esempio o a persone emotivamente fragili, per proteggere il patrimonio del beneficiario saranno previsti limiti dal G.T..
La donazione, quindi, eseguita in violazione dei limiti potrà essere annullata. L’incapacità del donante può infatti essere dimostrata anche dalla anteriore certificazione medica che attesa l’invalidità. Infatti, pur non dando luogo ad incapacità legale di per se, può provare incapacità naturale.
In sintesi quindi, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non necessitino di rappresentanza esclusiva o assistenza dell’amministratore di sostegno. Andrà attentamente letto il decreto di apertura dell’amministrazione verificando quali sono gli atti lasciati alla libera determinazione del soggetto. L’amministrato potrà esercitare diritti personalissimi, ma l’esercizio in concreto di tali atti dipenderà della effettiva capacità. In difetto sarà necessario ottenere l’autorizzazione del Giudice Tutelare e l’esercizio avverrà atraverso la rappresentanza dell’amministratore (Quando serve l’autorizzazione del Giudice Tutelare).

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