Risarcimento del Danno
RISARCIMENTO DEL DANNO
Risarcimento danno e Infortunistica Stradale.
In Italia il sistema di responsabilità civile si fonda sul principio del risarcimento del danno, inteso quale pregiudizio economico subito da un determinato individuo in termini di diminuzione del suo patrimonio. Ratio è quella di integrare il patrimonio di colui che ha subito il danno con un aumento di valore per ristabilire un equilibrio.
La responsabilità civile può però comportare oltre al danno economico un danno non patrimoniale, cioè incidere su un interesse giuridicamente rilevante che non sia suscettibile di valutazione economica.
Classicamente la responsabilità civile si suddivide in responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
La responsabilità contrattuale, deriva dal mancato adempimento di doveri inerenti l’obbligazione della pretesa creditoria e ciò può discendere da un contratto, da una norma o dauna qualsiasi altra fonte ex art. 1173 c.c. purchè diversa dal fatto illecito.
La responsabilità extra contrattuale (o aquiliana) ex art 2043 c.c. deriva dal fatto illecito e risponde la principio latino del neminem laedere: “qualunque atto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”.
La responsabilità precontrattuale è quella che viene in essere per la violazione degli obblighi normativi imposti alle parti dal nostro legislatore nella fase delle trattative: “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede” (art. 1337 c.c.).
Esiste un altro tipo di responsabilità, che nasce da una determinazione sociale che intercorre tra danneggiato e danneggiante: la responsabilità da contatto sociale qualificato. L’ordinamento giuridico ricollega ad un rapporto specifici doveri che, se non osservati, determinano responsabilità dei soggetto ai quali erano rivolti. Esempio più lampante di tale responsabilità è costituito dal rapporto che si istaura tra medico e paziente, pur non esistendo direttamente un contratto tra le parti.
Ne caso di circolazione stradale, occorre tenere presente che si può dar luogo a un fatto illecito, capace di configurare responsabilità civile di determinati soggetti per i danni causati a cose o a persone.
L’art. 2054 c.c. stratifica le regole applicabili a tale tipo di responsabilità. Tale fattispecie costituisce una particolare applicazione della regola generale dell’art. 2050 c.c.: la circolazione dei veicoli viene considerata da legislatore come un particolare caso di attività pericolosa. La pericolosità di un veicolo non si relazione solo con gli eventi tipici della circolazione ma è correlato all’insieme delle specificità che lo caratterizzano e che interferiscono con la presenza di cose e pedoni allorchè vengano poste in essere nelle aree destinate alla circolazione.