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Avvocato in Perugia Foligno

Il fenomeno del Sexting e minori

25 Febbraio 2019

In materia di il fenomeno del sexting e minori, il fenomeno del Sexting comprende diversi comportamenti di natura sessuale. In particolare, il termine sexting viene utilizzato per condotte poste in essere all’interno di rapporti privati interpersonali, di produzioni, di possesso e scambio di immagini o video pornografici; tali video sono autoprodotti e inviati spontaneamente al partner, amici; inoltre viene utilizzato per indicare anche la cessione o la diffusione non consentita a terzi di contenuti pedopornografici da parte di chi li ha ricevuti da un minore. Volte questa situazione si verifica alla fine di un rapporto e viene utilizzato per umiliare e o ricattare il minore.

Affinchè le condotte di distribuzione sopra descritte siano penalmente rilevanti devono avere ad oggetto materiale pedopornografico; tale materiale oggetto di sexting deve essere prodotto utilizzando minori infradiciottenni. Così si potrebbe pensare che il sexting c. d secondario abbia irrilevanza penale. ’adulto o il minore che riceve un video prodotto e inviato da un adolescente ad esempio durante un atto di autoerotismo. E manca la strumentalizzazione, sono allora penalmente irrilevanti. Per superare il dato letterale della norma e i limiti imposti dall’utilizzo strumentale, devono essere punite per il solo fatto che hanno ad oggetto materiale pedopornografico.

Non rileva quindi la modalità di utilizzo e il contesto privato in cui il video è stato prodotto, ma solo il suo contenuto. rilevare penalmente è quindi il tipo di rapporto illecito di rilevanza sociale. Il minore oggetto del materiale, può anche non essere riconoscibile, ma è sufficiente che offenda e coinvolga la categoria dei minori di età. Tramite la circolazione di queste rappresentazioni, si promuovono modelli e stili in cui la dignità e la liberà dei sessuale dei minori viene annullata. enuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di sexting, occorre valutare molti aspetti.

iverse possono essere le motivazione che spingono ad agire; la volontà lesiva e il disvalore sociale delle condotte. Occorre distinguere tra chi produce materiale pedopornografico in un contesto privato, o chi lo riceve semplicemente dal partner e che lo cede a terzi o lo diffonde in rete. ’ possibile, dunque, giungere a soluzioni equilibrate rispetto al fenomeno sociale sexting senza forzare la norma. na delle manifestazioni più frequenti del sexting è l’autoproduzione di materiale a contenuto sessuale da parte di un minore, e successiva missione.

ntegrerà l’ipotesi più grave, laddove il sexting e quindi la messa a disposizione del materiale sia verso un numero indeterminato di persone o più lieve nel caso di semplice cessione. ’ irrilevante che la produzione si messa a disposizione direttamente dal minore e quindi da lui prodotta. ali condotte integrano comunque condotte illecite che incentivano abusi e mercificazione dei minori. Il Giudice minorile non è detto che sottoponga a processo automaticamente il minore; il peso di un processo di tale portata porterebbe conseguenze sullo sviluppo psicologico e sociale ben più gravi.

arà possibile ricorrere ad altri istituti come ad esempio, la sospensione del processo penale minorile, la messa alla prova presso i servizi minorili per attività di osservazione e sostegno. ’esito positivo comporterà l’estinzione del processo. In taluni caso il giudice utilizza lo strumento della giustizia riparativa, attraverso la mediazione. A conciliazione con la persona offesa, con forte valenza pedagogica. ’autore del reato è obbligato a prendere coscienza che esiste una persona offesa, una vittima reale. arebbe opportuno prevedere cause specifiche di non punibilità (conv. anzarote https: //www. garanteinfanzia. org/sites/default/files/documenti/2013-11-18_Convenzione%20Lanzarote.

pdf) per bilanciare interessi contrapposti; oltre che ripensare il trattamento sanzionatorio in funzione della condotta lesiva di comportamenti illeciti di minori nel sexting.

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