Il 709 ter c.p.c., nel caso di inadempimento del genitore, è stato definito da alcuni strumento di coercizione indiretta. In ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale (La responsabilità genitoriale) o delle modalità di affidamento die minori, tali da raffigurare gravi inadempienze, che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto esercizio dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso.
Si tratta di sanzioni ad intensità crescente commisurate in base alla gravità della condotta posta in essere, nei casi previsti dal 709 ter c.p.c..
L’inadempimento previsto dal 709 presuppone che vi sia un provvedimento relativo all’affidamento e che, rispetto a questo, si siano verificate gravi inadempienze.
Un genitore che abbia creato ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento o abbia creato un pregiudizio al minore.
I provvedimenti previsti dal 709 c.p.c. possono essere presi congiuntamente tra loro o anche nell’ambito di un provvedimento di modifica.
Le tipologie di inadempimento sono tipizzate nell’ostacolo del rapporto con l’altro genitore, non aver consegnato il minore all’altro genitore per l’esercizio del diritto di visita, aver trasferito la residenza del minore senza consenso, non aver adempiuto all’obbligo di mantenimento, non aver pagato la rata di mutuo.
In particolare, l’ammonizione serve per arginare la condotta inadempiente; la condanna del genitore ad una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, viene applicata quando il genitore ad esempio non ottempera ai provvedimenti relativi alla domiciliazione. Le sanzioni previste da Legislatore hanno la funzione di frenare il comportamento scorretto del genitore. Si cerca di evitare che continui a rendersi inadempiente rispetto ai propri obblighi verso i figli.
Difficoltà interpretative sussistono in merito al risarcimento del danno subito dal figlio o da uno dei genitori a causa dell’inadempienza dell’altro.
La competenza nel caso in cui si proponga un 709 ter c.p.c., in caso di giudizio pendente, al giudice del procedimento in corso, o al tribunale dei minori ove risiede il minore nei casi ex art. 710 c.p.c.
Ad ogni modo, l’art. 709 ter prevede che il Giudice prenda gli opportuni provvedimenti. Si tratta di tuti quegli interventi a supporto dell’esercizio della funzione genitoriale (ad esempio anche attraverso consulenze tecniche d’ufficio o supporto dei servizi sociali.) L’ammonizione è la sanzione più blanda. Consiste in un avviso al genitore inadempiente affinché eviti comportamenti simili.
Il Giudice, verificato l’inadempimento del genitore a rispettare il dovere verso il figlio al diritto alla bigenitorialità, prende i provvedimenti con riferimento all’interesse morale e materiale del minore.
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